UNIONE ITALIANA LAVORATORI ORGANI
COSTITUZIONALI
STATUTO
APPROVATO VI CONGRESSO
Roma 6 novembre1997
Unione Italiana Lavoratori Organi Costituzionali
ART. 1
La Unione Italiana Lavoratori Organi Costituzionali è
l'organizzazione sindacale democratica ed unitaria dei lavoratori degli Organi
Costituzionali di ogni convinzione religiosa e politica, associati per la
difesa, sul piano democratico, dei comuni interessi professionali, economici,
sociali e morali anche al fine di contribuire a realizzare le aspirazioni dei
lavoratori ad un ordinamento sociale più equo nell'assoluto rispetto della
libertà.
La Federazione aderisce in sede locale, tramite il proprio
sindacato territoriale alla Camera Sindacale Territoriale, e in sede nazionale,
alla UIL.
La Federazione assume negli atti ufficiali la sigla U.I.L.
Organi Costituzionali.
La sede nazionale dell'Unione è in Roma.
ART. 2 Scopi
Gli scopi della Federazione UIL Organi Costituzionali sono:
a) Ricercare impostazioni e soluzioni unitarie con gli
altri sindacati dei problemi che interessano tutti i lavoratori degli Organi
Costituzionali al fine di realizzare, rendendola operante sul piano
organizzativo e contrattuale, la maggiore unita possibile nel perseguire le
rivendicazioni comuni;
b) tutelare gli interessi professionali, giuridici,
economici, sociali e morali degli aderenti, raffrontando la problematica
sindacale interna con quella dei dipendenti della Pubblica Amministrazione
nella consapevolezza della specificità delle funzioni esercitate dai
lavoratori degli Organi Costituzionali;
e) contrattare tutti gli aspetti del rapporto di lavoro a
tutti i livelli per contribuire a determinare scelte coerenti con le
esigenze dei lavoratori;
d) tutelare la salute dei lavoratori;
e) elevare il livello culturale, la qualificazione e
l'aggiornamento professionale dei dipendenti degli Organi Costituzionali;
f) rafforzare la coscienza associativa dei lavoratori per
renderli effettivamente partecipi di tutti i problemi dell'attività
lavorativa;
g) garantire l'informazione più vasta possibile sui
problemi dei lavoratori e sull'azione sindacale della Federazione e delle
sezioni;
h) sviluppare le attività ricreative e sociali favorendo
iniziative per l'impiego del tempo libero.
ART. 3
Per il raggiungimento degli scopi indicati al precedente
articolo, la U.I.L. Organi Costituzionali intende;
a) assistere gli iscritti nella contrattazione relativa
al rapporto dì lavoro e nella regolamentazione di tutti gli aspetti di tale
rapporto, assumendo la direzione delle trattative relative a problemi di
carattere generale;
b) promuovere e contribuire ai processi di riforma delle
rispettive amministrazioni e quelle più in generale della Pubblica
amministrazione nell'intento di assicurare sempre e comunque migliori
servizi pubblici alla società attraverso una funzionale organizzazione del
lavoro e la valorizzazione delle professionalità dei lavoratori;
c) promuovere il costante sviluppo della legislazione
sociale in tutti i suoi aspetti, al fine di realizzare un compiuto sistema
di sicurezza sociale;
d) promuovere e incoraggiare il movimento
cooperativistico collegandolo con la struttura confederale;
e) provvedere all 'assistenza gratuita dei lavoratori per
la difesa dei loro diritti in campo previdenziale ed assicurativo attraverso
l'ITAL (Istituto tutela ed assistenza dei lavoratori);
f) promuovere la formazione dei quadri sindacali
avvalendosi anche delle apposite strutture della Confederazione;
g) curare i contatti con le organizzazioni sindacali
similari degli altri paesi ed in particolare con quelli delle Comunità
Europee;
h) sensibilizzare attraverso la stampa ed ogni altro
mezzo idoneo di propaganda, la pubblica opinione in favore dei problemi dei
lavoratori e dell'azione sindacale.
ART. 4
Possono appartenere alla Federazione tutti i lavoratori che
prestano la loro opera alle dipendenze degli Organi Costituzionali e delle altre
Istituzioni di interesse costituzionale, che accettano i principi ispiratori del
presente Statuto e dello Statuto della Confederazione UIL.
ART. 5 Elettività
Tutte le cariche sono elettive, secondo le norme contenute
nel presente Statuto e quello della U.l.L. Nazionale.
ART. 6
ORGANI DELLA UIL ORGANI COSTITUZIONALI
Gli Organi della Federazione Organi Costituzionali sono:
- il Congresso Nazionale
- il Consiglio Generale delle professionalità
- il Comitato Esecutivo
- la Segreteria Nazionale
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri
- il Tesoriere
ART. 7
Il Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale è il massimo organo
deliberativo della Federazione U.I.L. - Organi Costituzionali.
Sono suoi compiti particolari:
a) esaminare il rendiconto politico e finanziario
dell'organizzazione;
b) deliberare sull'indirizzo che deve seguire
l'organizzazione;
c) nominare il Consiglio Generale; il Collegio dei
Probiviri; il Collegio dei Revisori dei Conti; secondo le modalità previste
dai successivi articoli;
d) deliberare sulle modifiche al presente statuto.
ART.8 Convocazione del
Congresso
Il Congresso deve essere tenuto
ordinariamente ogni quattro anni.
La data, la località e l'ordine del giorno
del Congresso vengono fissati dal Consiglio Generale della
Federazione U.I.L. - Organi Costituzionali almeno 90 giorni
prima. Il Consiglio Generale fissa altresì di volta in volta
le modalità relative alla partecipazione.
Il Congresso è composto dai delegati delle
sezioni degli Organi Costituzionali eletti dai rispettivi
congressi. Fanno pane di diritto del Congresso, a titolo consultivo
ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del
Collegio dei Probiviri ed i componenti del Collegio dei Revisori
dei Conti, i membri dei Consigli di Amministrazione eletti
nelle liste predisposte dalla UIL, i membri dei dopolavoro
eletti nelle liste predisposte dalle sezioni UIL.
Le votazioni al Congresso hanno luogo sulla
base degli iscritti rappresentati da ogni delegato e con modalità
fissate nei successivi art. 21,25, 27 e dello Statuto Confederale.
Il Congresso è valido in prima convocazione
quando vi siano rappresentati tramite i delegati i 213 degli
iscritti ed in seconda convocazione quando sia rappresentato
almeno 113 degli stessi.
Il Congresso aperto da un componente del
Consiglio Generale delegato dalla Segreteria della Federazione
procede alle elezioni della Presidenza, delle altre cariche
congressuali e della Commissione Verifica Poteri prima di
iniziare la discussione dell'ordine del giorno.
Il Congresso è convocato in via straordinaria
su richiesta:
a) del Consiglio Generale a maggioranza dei
2/3 dei suoi componenti;
b) di 1/3 degli iscritti che ne facciano
espressa domanda scritta, indicandone la data e l'ordine del
giorno.
La data, la località e l'ordine del giorno
del Congresso ordinario e straordinario vengono fissati dal
Consiglio Generale almeno 90 giorni prima.
Partecipano al Congresso con diritto di voto
i dipendenti degli Organi Costituzionali in regola con il
pagamento delle quote associative e dei contributi, nonché
con le norme e procedure congressuali.
Il Congresso Nazionale della Federazione
si terra di norma ogni qualvolta si svolge il Congresso Nazionale
della U.I.L.
ART. 9 Consiglio Generale
Il Consiglio Generale della U.I.L. - Organi
Costituzionali è composto da un massimo di 60 componenti effettivi
in rappresentanza delle professionalità.
Oltre ai Membri eletti secondo le modalità
indicate dal comma precedente, fanno parte di diritto del
Comitato Centrale, 4 rappresentanti dei pensionati iscritti
alla UILP Organi Costituzionali, uno per ciascuna sezione.
Alle riunioni del Consiglio generale partecipano
altresì, i Revisori dei Conti e i Probiviri.
Il Consiglio Generale può far partecipare
con voto consultivo, ai propri lavori, gli iscritti che abbiano
particolari responsabilità di rappresentanza in organismi
degli Organi Costituzionali, nonché i membri dei dipartimenti.
ART. 10
Compiti del Consiglio Generale delle
professionalità
Il Consiglio Generale delle professionalità
è l'organo di direzione della Federazione, nel periodo che
intercorre tra un congresso e l'altro, è responsabile della
pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla
l'applicazione; risponde della sua attività al Congresso della
Federazione e si articola in dipartimenti quali quello: politico,
informativo, organizzativo e sociale.
Sono suoi compiti:
a) eleggere nel suo seno il Segretario Generale, la
Segreteria, il Comitato Esecutivo, secondo le norme di cui agli artt. 32 e 36
dello Statuto Confederale;
b) convocare il Congresso della
Federazione Organi Costituzionali e fissarne le modalità di svolgimento;
c) approvare il bilancio ed i rendiconti finanziari annuali;
d) deliberare, anno per anno, la misura della contribuzione
associativa e la relativa ripartizione tra strutture;
e) fissare le direttive generali dell'attività organizzativa
e sindacale;
Il Consiglio Generale della Federazione può cooptare nel
proprio seno con voto consultivo, con deliberazione adottata a maggioranza di
2/3, iscritti particolarmente rappresentativi eletti in organismi delle
amministrazioni di appartenenza e in quelli della gestione del tempo libero.
Il Consiglio Generale ha facoltà di delegare al
Comitato Esecutivo, per casi particolari, propri adempimenti.
Il Consiglio, fermo restando i poteri che gli competono
secondo le norme del presente Statuto, si organizza al proprio interno in
dipartimenti di lavoro su temi specifici indicati dallo stesso Consiglio
Generale.
I dipartimenti operano su delega del Consiglio Generale ed
hanno la facoltà di sottoporre al Comitato Esecutivo proposte e ipotesi di
lavoro per le eventuali delibere operative.
ART. 11
Riunioni del Consiglio Generale delle professionalità
Il Consiglio Generale delle professionalità si riunisce,
ordinariamente, due volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il
Comitato Esecutivo o la Segreteria lo ritengano necessario o ne sia stata fatta
richiesta da 1/3 dei suoi componenti o, nei casi previsti dallo Statuto, e dal
Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Generale è convocato dalla Segreteria che ne
fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima
In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 5
giorni.
Le riunioni del Consiglio Generale sono validamente
costituite quando è presente almeno il 60% dei suoi membri effettivi.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti,
salvo i casi previsti nell'artt. 30 punti c) e g) e dall'art. 54.
ART. 12 Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è l'organo di attuazione dei
deliberati del Consiglio Generale nel suo seno ed è composto da 16 membri.
Dì esso fanno parte i membri della Segreteria.
Sono suoi compiti:
a) promuovere lo sviluppo dell'organizzazione;
b) trattare le questioni ad esso delegate dal Consiglio
Generale ed adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze
eccezionali;
e) vigilare sulle attività delle strutture
dell'organizzazione cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di
assistenza dei lavoratori;
d) amministrare il patrimonio sociale;
e) nominare il Direttore dell'organo ufficiale di stampa
della Federazione Organi Costituzionali;
Il Comitato Esecutivo ha facoltà di delegare alla
Segreteria, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni.
ART. 13
Riunioni del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo si riunisce in via ordinaria
ogni tre mesi e in via straordinaria ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga
necessario, o ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti dell'esecutivo
stesso. La convocazione è fatta dalla Segreteria, che ne fissa la data, il
luogo e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale
termine può essere ridotto a 5 giorni.
Le riunioni del Comitato Esecutivo sono validamente
costituite quando sono presenti almeno il 60% dei membri effettivi.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei
presenti.
ART. 14 La
Segreteria Nazionale
La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo della
Federazione Organi Costituzionali.
Essa provvede all'esecuzione delle decisioni del
Consiglio Generale e dell'Esecutivo; assicura la direzione quotidiana
dell'attività sindacale; delibera su tutte le questioni che hanno carattere di
urgenza salvo a riferire al Comitato Esecutivo entro e non oltre 15 giorni ai
fini della relativa ratifica; mantiene i contatti permanenti con le sezioni
territoriali degli Organi Costituzionali, cura la diffusione delle notizie della
UIL - Organi Costituzionali.
La segreteria composta dal Segretario Generale e dai
Segretari delle quattro sezioni, funziona collegialmente e le decisioni sono
prese a maggioranza.
La segreteria, a termine di statuto è collegiale,
ferma restando la responsabilità individuale dei Segretari per i servizi di
loro competenza. Essa si riunisce almeno una volta al mese.
ART. 15 Il Segretario Generale
Il Segretario Generale è eletto dal Congresso
Nazionale della Federazione Organi Costituzionali, coordina i lavori della
Segreteria Nazionale e rappresenta la Federazione Organi Costituzionali di
fronte a terzi in giudizio.
In caso di impedimento odi assenza del Segretario Generale la
rappresentanza legale è delegata al Segretario generale aggiunto.
ART. 16 Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri si compone di un
Presidente e quattro membri effettivi, nonché dei supplenti.
Non sono eleggibili come probiviri gli iscritti che
ricoprono cariche direttive o esecutive nella UIL Organi Costituzionali e nelle
sue sezioni.
Il Collegio dei Probiviri è competente ad esaminare i
ricorsi presentati dagli iscritti ai sensi delle norme dello Statuto
Confederale.
Il Collegio dei Probiviri deve pronunciarsi nel termine
perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione del ricorso, pena la decadenza
del provvedimento impugnato.
ART. 17 Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un
Presidente e di quattro membri effettivi, nonché dei supplenti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di
controllare periodicamente ed almeno una volta ogni semestre i documenti
amministrativi della UIL Organi Costituzionali e ne riferisce al Comitato
Direttivo con apposito verbale.
Il Collegio presenta altresì al Congresso Nazionale
una relazione sull'andamento amministrativo e finanziario della Unione per il
periodo trascorso dal precedente Congresso.
Il Collegio propone alla Segreteria i miglioramenti che
ritiene opportuni segnalando le eventuali carenze.
I membri del Collegio non possono rivestire cariche direttive
o esecutive nella U.I.L. Organi Costituzionali.
ART. 18 Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dal Congresso Nazionale della
Federazione Organi Costituzionali, predispone il rendiconto economico e
finanziario della Federazione, coordina la tenuta contabile delle sezioni che
sono parte integrante del bilancio della Federazione.
In caso di impedimento odi assenza del Tesoriere le funzione
sono svolte dal vice-tesoriere.
ART. 19 Stampa
La Federazione UIL Organi Costituzionali si avvale di
un organo ufficiale di stampa denominato "Organi Costituzionali".
Il direttore è il Segretario Generale.
Il direttore responsabile è nominato dal Comitato Esecutivo
tra giornalisti o pubblicisti.
ART. 20 Iscritti
Sono iscritti alla Federazione UIL Organi
Costituzionali tutti i dipendenti di ruolo o a contratto delle Presidenza della
Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e della Corte
Costituzionale che ne fanno richiesta.
L'iscritto è tenuto a corrispondere il contributo mensile
tramite trattenute sullo stipendio.
La quota sindacale è comprensiva del costo della tessera.
L'importo del contributo è fissato dal Consiglio Generale
ART.21 Doveri
Obbligo della contribuzione
Tutti gli iscritti alla UIL Organi Costituzionali
sono tenuti al pagamento dei contributi sindacali nella misura e con le modalità
fissate dal Consiglio Generale. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo
indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve durante la vita
della Federazione, salvo quanto disposto dalla legge.
ART. 22
Rispetto dello Statuto
Tutti gli iscritti alla Federazione UIL Organi
Costituzionali sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e ad
applicare le decisioni prese dai competenti organi della UIL
ART. 23
Provvedimenti disciplinari
A carico degli iscritti resisi colpevoli di
infrazione allo Statuto o alle deliberazioni della UIL possono essere adottati i
provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto Confederale Nazionale.
ART.24
Incompatibilità
Per gli organismi della Federazione UIL Organi Costituzionali
si applicano le incompatibilità esterne previste nello statuto della
Confederazione UIL.
Inoltre il segretario nazionale UIL Organi Costituzionali non
può cumulare l'incarico con quello di:
- segretario di altra unione nazionale di categoria;
- segretario responsabile di carnera sindacale;
- segretario responsabile di sindacato territoriale o
regionale;
ART. 25
Decadenza degli incarichi
Si intendono decaduti dagli incarichi ricoperti
negli organismi ai vari livelli, quei membri nei confronti dei quali siano stati
presi provvedimenti disciplinari nelle forme previste dal presente Statuto.
Si intendono inoltre automaticamente decaduti anche quei
membri che non rinnovano l'iscrizione al sindacato o che per tre volte non
partecipano alle riunioni negli organismi senza giustificato motivo.
Decadono altresì dall'incarico ricoperto quei membri che si
trovano nella situazione di incompatibilità odi cumulo di incarichi previsto
nel precedente articolo.
Della avvenuta decadenza prende atto ad ogni effetto la
Segreteria Nazionale, la quale informa l'organo cui appartiene l'interessato e
riferisce all'organo competente per la sua sostituzione, che avverrà con la
nomina del primo dei non eletti della sezione di appartenenza del decaduto.
ART. 26
Dimissioni
Le dimissioni, devono essere comunicate per iscritto e
la trattenuta sindacale cesserà dal mese successivo alla comunicazione
ART.27
Modifica dello Statuto
Il presente Statuto non può essere modificato che
dal Congresso Nazionale della Federazione.
Le eventuali proposte di modifica dovranno pervenire alla
Segreteria Nazionale almeno 15 giorni prima della data del Congresso.
ART.28
Applicabilità dello Statuto
Le situazioni in contrasto o non previste nel
presente statuto sono regolate dalla decreto legislativo 460 del 4.12.1997 sez.
I°
ART.29
Scioglimento
In caso di scioglimento della Federazione il suo patrimonio,
sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità.
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