Federazione Italiana Lavoratori Organi Costituzionali
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Il Congresso Nazionale
Consiglio Generale
Esecutivo
La Segreteria Nazionale
Il Segretario Generale
Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Tesoriere

 

UNIONE ITALIANA LAVORATORI ORGANI COSTITUZIONALI

STATUTO

APPROVATO VI CONGRESSO

Roma 6 novembre1997

Unione Italiana Lavoratori Organi Costituzionali

 

 

ART. 1

La Unione Italiana Lavoratori Organi Costituzionali è l'organizzazione sindacale democratica ed unitaria dei lavoratori degli Organi Costituzionali di ogni convinzione religiosa e politica, associati per la difesa, sul piano democratico, dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali anche al fine di contribuire a realizzare le aspirazioni dei lavoratori ad un ordinamento sociale più equo nell'assoluto rispetto della libertà.

La Federazione aderisce in sede locale, tramite il proprio sindacato territoriale alla Camera Sindacale Territoriale, e in sede nazionale, alla UIL.

La Federazione assume negli atti ufficiali la sigla U.I.L. Organi Costituzionali.

La sede nazionale dell'Unione è in Roma.

 

ART. 2 Scopi

Gli scopi della Federazione UIL Organi Costituzionali sono: 

a) Ricercare impostazioni e soluzioni unitarie con gli altri sindacati dei problemi che interessano tutti i lavoratori degli Organi Costituzionali al fine di realizzare, rendendola operante sul piano organizzativo e contrattuale, la maggiore unita possibile nel perseguire le rivendicazioni comuni;

b) tutelare gli interessi professionali, giuridici, economici, sociali e morali degli aderenti, raffrontando la problematica sindacale interna con quella dei dipendenti della Pubblica Amministrazione nella consapevolezza della specificità delle funzioni esercitate dai lavoratori degli Organi Costituzionali;

e) contrattare tutti gli aspetti del rapporto di lavoro a tutti i livelli per contribuire a determinare scelte coerenti con le esigenze dei lavoratori;

d) tutelare la salute dei lavoratori;

e) elevare il livello culturale, la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti degli Organi Costituzionali;

f) rafforzare la coscienza associativa dei lavoratori per renderli effettivamente partecipi di tutti i problemi dell'attività lavorativa;

g) garantire l'informazione più vasta possibile sui problemi dei lavoratori e sull'azione sindacale della Federazione e delle sezioni;

h) sviluppare le attività ricreative e sociali favorendo iniziative per l'impiego del tempo libero.

 

ART. 3

Per il raggiungimento degli scopi indicati al precedente articolo, la U.I.L. Organi Costituzionali intende;

a) assistere gli iscritti nella contrattazione relativa al rapporto dì lavoro e nella regolamentazione di tutti gli aspetti di tale rapporto, assumendo la direzione delle trattative relative a problemi di carattere generale;

b) promuovere e contribuire ai processi di riforma delle rispettive amministrazioni e quelle più in generale della Pubblica amministrazione nell'intento di assicurare sempre e comunque migliori servizi pubblici alla società attraverso una funzionale organizzazione del lavoro e la valorizzazione delle professionalità dei lavoratori;

c) promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti, al fine di realizzare un compiuto sistema di sicurezza sociale;

d) promuovere e incoraggiare il movimento cooperativistico collegandolo con la struttura confederale;

e) provvedere all 'assistenza gratuita dei lavoratori per la difesa dei loro diritti in campo previdenziale ed assicurativo attraverso l'ITAL (Istituto tutela ed assistenza dei lavoratori);

f) promuovere la formazione dei quadri sindacali avvalendosi anche delle apposite strutture della Confederazione;

g) curare i contatti con le organizzazioni sindacali similari degli altri paesi ed in particolare con quelli delle Comunità Europee;

h) sensibilizzare attraverso la stampa ed ogni altro mezzo idoneo di propaganda, la pubblica opinione in favore dei problemi dei lavoratori e dell'azione sindacale.

 

ART. 4

Possono appartenere alla Federazione tutti i lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze degli Organi Costituzionali e delle altre Istituzioni di interesse costituzionale, che accettano i principi ispiratori del presente Statuto e dello Statuto della Confederazione UIL.

 

ART. 5 Elettività

Tutte le cariche sono elettive, secondo le norme contenute nel presente Statuto e quello della U.l.L. Nazionale.

 

ART. 6

ORGANI DELLA UIL ORGANI COSTITUZIONALI

Gli Organi della Federazione Organi Costituzionali sono:

 - il Congresso Nazionale

- il Consiglio Generale delle professionalità

- il Comitato Esecutivo

- la Segreteria Nazionale

- il Collegio dei Revisori dei Conti

- il Collegio dei Probiviri

- il Tesoriere

 

ART. 7  Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberativo della Federazione U.I.L. - Organi Costituzionali.

Sono suoi compiti particolari:

a) esaminare il rendiconto politico e finanziario dell'organizzazione;

b) deliberare sull'indirizzo che deve seguire l'organizzazione;

c) nominare il Consiglio Generale; il Collegio dei Probiviri; il Collegio dei Revisori dei Conti; secondo le modalità previste dai successivi articoli;

d) deliberare sulle modifiche al presente statuto.

 

ART.8 Convocazione del Congresso

 Il Congresso deve essere tenuto ordinariamente ogni quattro anni.

La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso vengono fissati dal Consiglio Generale della Federazione U.I.L. - Organi Costituzionali almeno 90 giorni prima. Il Consiglio Generale fissa altresì di volta in volta le modalità relative alla partecipazione.

Il Congresso è composto dai delegati delle sezioni degli Organi Costituzionali eletti dai rispettivi congressi. Fanno pane di diritto del Congresso, a titolo consultivo ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del Collegio dei Probiviri ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri dei Consigli di Amministrazione eletti nelle liste predisposte dalla UIL, i membri dei dopolavoro eletti nelle liste predisposte dalle sezioni UIL.

Le votazioni al Congresso hanno luogo sulla base degli iscritti rappresentati da ogni delegato e con modalità fissate nei successivi art. 21,25, 27 e dello Statuto Confederale.

Il Congresso è valido in prima convocazione quando vi siano rappresentati tramite i delegati i 213 degli iscritti ed in seconda convocazione quando sia rappresentato almeno 113 degli stessi.

Il Congresso aperto da un componente del Consiglio Generale delegato dalla Segreteria della Federazione procede alle elezioni della Presidenza, delle altre cariche congressuali e della Commissione Verifica Poteri prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno.

 Il Congresso è convocato in via straordinaria su richiesta:

a) del Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;

b) di 1/3 degli iscritti che ne facciano espressa domanda scritta, indicandone la data e l'ordine del giorno. 

La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso ordinario e straordinario vengono fissati dal Consiglio Generale almeno 90 giorni prima.

Partecipano al Congresso con diritto di voto i dipendenti degli Organi Costituzionali in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi, nonché con le norme e procedure congressuali. 

Il Congresso Nazionale della Federazione si terra di norma ogni qualvolta si svolge il Congresso Nazionale della U.I.L.

 

ART. 9 Consiglio Generale

Il Consiglio Generale della U.I.L. - Organi Costituzionali è composto da un massimo di 60 componenti effettivi in rappresentanza delle professionalità.

Oltre ai Membri eletti secondo le modalità indicate dal comma precedente, fanno parte di diritto del Comitato Centrale, 4 rappresentanti dei pensionati iscritti alla UILP Organi Costituzionali, uno per ciascuna sezione.

Alle riunioni del Consiglio generale partecipano altresì, i Revisori dei Conti e i Probiviri.

Il Consiglio Generale può far partecipare con voto consultivo, ai propri lavori, gli iscritti che abbiano particolari responsabilità di rappresentanza in organismi degli Organi Costituzionali, nonché i membri dei dipartimenti.

 

 

ART. 10

 Compiti del Consiglio Generale delle professionalità

Il Consiglio Generale delle professionalità è l'organo di direzione della Federazione, nel periodo che intercorre tra un congresso e l'altro, è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione; risponde della sua attività al Congresso della Federazione e si articola in dipartimenti quali quello: politico, informativo, organizzativo e sociale.

Sono suoi compiti:

a) eleggere nel suo seno il Segretario Generale, la Segreteria, il Comitato Esecutivo, secondo le norme di cui agli artt. 32 e 36 dello Statuto Confederale;

b) convocare il Congresso della Federazione Organi Costituzionali e fissarne le modalità di svolgimento;

c) approvare il bilancio ed i rendiconti finanziari annuali;

d) deliberare, anno per anno, la misura della contribuzione associativa e la relativa ripartizione tra strutture;

e) fissare le direttive generali dell'attività organizzativa e sindacale;

Il Consiglio Generale della Federazione può cooptare nel proprio seno con voto consultivo, con deliberazione adottata a maggioranza di 2/3, iscritti particolarmente rappresentativi eletti in organismi delle amministrazioni di appartenenza e in quelli della gestione del tempo libero.

 Il Consiglio Generale ha facoltà di delegare al Comitato Esecutivo, per casi particolari, propri adempimenti.

Il Consiglio, fermo restando i poteri che gli competono secondo le norme del presente Statuto, si organizza al proprio interno in dipartimenti di lavoro su temi specifici indicati dallo stesso Consiglio Generale.

I dipartimenti operano su delega del Consiglio Generale ed hanno la facoltà di sottoporre al Comitato Esecutivo proposte e ipotesi di lavoro per le eventuali delibere operative.

 

ART. 11

 Riunioni del Consiglio Generale delle professionalità

Il Consiglio Generale delle professionalità si riunisce, ordinariamente, due volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Comitato Esecutivo o la Segreteria lo ritengano necessario o ne sia stata fatta richiesta da 1/3 dei suoi componenti o, nei casi previsti dallo Statuto, e dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Generale è convocato dalla Segreteria che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima

In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni del Consiglio Generale sono validamente costituite quando è presente almeno il 60% dei suoi membri effettivi.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti nell'artt. 30 punti c) e g) e dall'art. 54.

 

ART. 12 Esecutivo

 Il Comitato Esecutivo è l'organo di attuazione dei deliberati del Consiglio Generale nel suo seno ed è composto da 16 membri.

Dì esso fanno parte i membri della Segreteria.

 Sono suoi compiti:

a) promuovere lo sviluppo dell'organizzazione;

b) trattare le questioni ad esso delegate dal Consiglio Generale ed adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;

e) vigilare sulle attività delle strutture dell'organizzazione cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;

d) amministrare il patrimonio sociale;

e) nominare il Direttore dell'organo ufficiale di stampa della Federazione Organi Costituzionali; 

Il Comitato Esecutivo ha facoltà di delegare alla Segreteria, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni.

 

ART. 13

 Riunioni del Comitato Esecutivo

 Il Comitato Esecutivo si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi e in via straordinaria ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario, o ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti dell'esecutivo stesso. La convocazione è fatta dalla Segreteria, che ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

 Le riunioni del Comitato Esecutivo sono validamente costituite quando sono presenti almeno il 60% dei membri effettivi.

 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

 

ART. 14  La Segreteria Nazionale

 La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo della Federazione Organi Costituzionali.

 Essa provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio Generale e dell'Esecutivo; assicura la direzione quotidiana dell'attività sindacale; delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza salvo a riferire al Comitato Esecutivo entro e non oltre 15 giorni ai fini della relativa ratifica; mantiene i contatti permanenti con le sezioni territoriali degli Organi Costituzionali, cura la diffusione delle notizie della UIL - Organi Costituzionali.

 La segreteria composta dal Segretario Generale e dai Segretari delle quattro sezioni, funziona collegialmente e le decisioni sono prese a maggioranza.

 La segreteria, a termine di statuto è collegiale, ferma restando la responsabilità individuale dei Segretari per i servizi di loro competenza. Essa si riunisce almeno una volta al mese.

 

 

ART. 15 Il Segretario Generale

 Il Segretario Generale è eletto dal Congresso Nazionale della Federazione Organi Costituzionali, coordina i lavori della Segreteria Nazionale e rappresenta la Federazione Organi Costituzionali di fronte a terzi in giudizio.

In caso di impedimento odi assenza del Segretario Generale la rappresentanza legale è delegata al Segretario generale aggiunto.

 

ART. 16 Il Collegio dei Probiviri

 Il Collegio dei Probiviri si compone di un Presidente e quattro membri effettivi, nonché dei supplenti.

 Non sono eleggibili come probiviri gli iscritti che ricoprono cariche direttive o esecutive nella UIL Organi Costituzionali e nelle sue sezioni.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad esaminare i ricorsi presentati dagli iscritti ai sensi delle norme dello Statuto Confederale.

 Il Collegio dei Probiviri deve pronunciarsi nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione del ricorso, pena la decadenza del provvedimento impugnato.

 

ART. 17 Il Collegio dei Revisori dei Conti

 Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente e di quattro membri effettivi, nonché dei supplenti.

 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare periodicamente ed almeno una volta ogni semestre i documenti amministrativi della UIL Organi Costituzionali e ne riferisce al Comitato Direttivo con apposito verbale.

 Il Collegio presenta altresì al Congresso Nazionale una relazione sull'andamento amministrativo e finanziario della Unione per il periodo trascorso dal precedente Congresso.

Il Collegio propone alla Segreteria i miglioramenti che ritiene opportuni segnalando le eventuali carenze.

I membri del Collegio non possono rivestire cariche direttive o esecutive nella U.I.L. Organi Costituzionali.

 

ART. 18 Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Congresso Nazionale della Federazione Organi Costituzionali, predispone il rendiconto economico e finanziario della Federazione, coordina la tenuta contabile delle sezioni che sono parte integrante del bilancio della Federazione.

In caso di impedimento odi assenza del Tesoriere le funzione sono svolte dal vice-tesoriere.

 

ART. 19 Stampa

La Federazione UIL Organi Costituzionali si avvale di un organo ufficiale di stampa denominato "Organi Costituzionali".

Il direttore è il Segretario Generale.

Il direttore responsabile è nominato dal Comitato Esecutivo tra giornalisti o pubblicisti.

 

ART. 20 Iscritti

 Sono iscritti alla Federazione UIL Organi Costituzionali tutti i dipendenti di ruolo o a contratto delle Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e della Corte Costituzionale che ne fanno richiesta.

L'iscritto è tenuto a corrispondere il contributo mensile tramite trattenute sullo stipendio.

La quota sindacale è comprensiva del costo della tessera. L'importo del contributo è fissato dal Consiglio Generale

 

ART.21  Doveri

 Obbligo della contribuzione

 Tutti gli iscritti alla UIL Organi Costituzionali sono tenuti al pagamento dei contributi sindacali nella misura e con le modalità fissate dal Consiglio Generale. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve durante la vita della Federazione, salvo quanto disposto dalla legge.

 

ART. 22

 Rispetto dello Statuto

 Tutti gli iscritti alla Federazione UIL Organi Costituzionali sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e ad applicare le decisioni prese dai competenti organi della UIL

 

ART. 23

Provvedimenti disciplinari

 A carico degli iscritti resisi colpevoli di infrazione allo Statuto o alle deliberazioni della UIL possono essere adottati i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto Confederale Nazionale.

 

ART.24

 Incompatibilità

Per gli organismi della Federazione UIL Organi Costituzionali si applicano le incompatibilità esterne previste nello statuto della Confederazione UIL.

Inoltre il segretario nazionale UIL Organi Costituzionali non può cumulare l'incarico con quello di: 

- segretario di altra unione nazionale di categoria;

- segretario responsabile di carnera sindacale;

- segretario responsabile di sindacato territoriale o regionale;

 

ART. 25

 Decadenza degli incarichi

 Si intendono decaduti dagli incarichi ricoperti negli organismi ai vari livelli, quei membri nei confronti dei quali siano stati presi provvedimenti disciplinari nelle forme previste dal presente Statuto.

Si intendono inoltre automaticamente decaduti anche quei membri che non rinnovano l'iscrizione al sindacato o che per tre volte non partecipano alle riunioni negli organismi senza giustificato motivo.

Decadono altresì dall'incarico ricoperto quei membri che si trovano nella situazione di incompatibilità odi cumulo di incarichi previsto nel precedente articolo.

 Della avvenuta decadenza prende atto ad ogni effetto la Segreteria Nazionale, la quale informa l'organo cui appartiene l'interessato e riferisce all'organo competente per la sua sostituzione, che avverrà con la nomina del primo dei non eletti della sezione di appartenenza del decaduto.

 

ART. 26

 Dimissioni

 Le dimissioni, devono essere comunicate per iscritto e la trattenuta sindacale cesserà dal mese successivo alla comunicazione

 

ART.27

 Modifica dello Statuto

 Il presente Statuto non può essere modificato che dal Congresso Nazionale della Federazione.

Le eventuali proposte di modifica dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale almeno 15 giorni prima della data del Congresso.

 

ART.28

 Applicabilità dello Statuto

 Le situazioni in contrasto o non previste nel presente statuto sono regolate dalla decreto legislativo 460 del 4.12.1997 sez. I°

 

ART.29

 Scioglimento

In caso di scioglimento della Federazione il suo patrimonio, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.